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Cessione di bene immobile strumentale e successiva stipula di contratto di locazione finanziaria
Venerdì, 5 Marzo , 2010
La plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessione di un immobile strumentale acquistato dal professionista in data anteriore al 1° gennaio 2007 non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito professionale. La deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'attività professionale è tuttavia limitata agli immobili acquistati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo. La nuova formulazione dell'articolo 54 del Tuir stabilisce che per i contratti di leasing stipulati a partire dal 1° gennaio 2010 la rendita catastale dell'immobile non potrà essere portata in deduzione nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 13/E del 2 marzo 2010.
(Vedi risoluzione n. 13 del 2010)

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